[1](1) Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, con i quali si determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno le designazioni, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione.

[2](2) Il Piano di cooperazione annuale sara' sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.

[3](3) Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Dipartimento della Difesa e dei Veterani Militari della Repubblica del Sud Africa.

[4](4) Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica del Sud Africa, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate.

Testo vigente dal 5 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;42~allegato-art2 · fonte su Normattiva