[1]Giurisdizione

[2]1. Le Autorita' della PO hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato a seguito del presente Accordo, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione nazionale. 2. Tuttavia, le Autorita' della PI hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e sul personale civile - laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante -, per quanto riguarda: a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni della PI; b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione - dovuto a comportamento intenzionale o negligente - compiuto nell'esecuzione o in relazione con il servizio. 3. Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della PO prevede l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico della PI, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, in caso siano pronunciate, non saranno eseguite.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;194~allegato-art4 · fonte su Normattiva