[1]Giurisdizione

[2]1. Le Autorita' dello Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detta Parte. 2. Tuttavia, le Autorita' della Parte inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante - in caso di: a. reati che minacciano la sicurezza della Parte inviante; b. reati risultanti da atti o omissioni - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;139~accordo-art4 · fonte su Normattiva