[1]Risarcimento dei danni

[2]1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione all'esercizio della propria missione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo mutuo accordo, a carico della PI. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attivita' nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previo mutuo accordo, rimborseranno tale perdita o danno.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-12-04;194~allegato-art5 · fonte su Normattiva