[1]Risarcimento dei danni
[2]1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione all'esercizio della propria missione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo mutuo accordo, a carico della PI. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attivita' nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previo mutuo accordo, rimborseranno tale perdita o danno.
Testo vigente dal 21 dicembre 2017
