Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono sostenuti solo successivamente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;194~art4 · fonte su Normattiva