Nessuna autorita' o funzionario pubblico puo' ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato sulla prevenzione o ai suoi delegati qualunque informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subira' alcun altro tipo di pregiudizio.

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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195~protocollo-art15 · fonte su Normattiva