(1) Nessun ufficiale o funzionario del Paese ospitante, ne' alcun individuo che eserciti autorita' pubblica all'interno del Paese ospitante, accedera' alle Sedi per svolgere al loro interno qualunque incarico ufficiale, se non con il consenso del CE o dietro sua richiesta, e in base alle condizioni approvate dal CE. (2) Il consenso a ogni necessario accesso all'interno delle Sedi sara' presunto in caso di incendio o altra emergenza che richieda un immediato intervento di protezione, o nel caso in cui le autorita' del Paese ospitante abbiano motivi ragionevoli per ritenere che una simile emergenza si sia verificata o stia per verificarsi all'interno delle Sedi.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;184~art29 · fonte su Normattiva