Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro:

  • a)accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della liberta' nei luoghi di detenzione come definiti dall'art. 4, nonche' sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;
  • b)accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;
  • c)accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature;
  • d)la possibilita' di avere colloqui riservati con le persone private della liberta', senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonche' con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti;
  • e)la liberta' di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio;
  • f)il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con esso.

Testo vigente dal 19 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195~protocollo-art20 · fonte su Normattiva