Il Sottocomitato sulla prevenzione ha il compito di:

  • a)visitare i luoghi descritti all'art. 4 e formulare raccomandazioni agli Stati Parti in merito alla protezione delle persone private della liberta' nei confronti della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
  • b)rispetto ai meccanismi nazionali di prevenzione esso ha il compito di:
  • i)consigliare e assistere gli Stati Parti, se necessario, nella fase della loro costituzione;
  • ii)mantenere contatti diretti e, se necessario, confidenziali, con i meccanismi nazionali di prevenzione e offrire loro formazione e assistenza tecnica allo scopo di rafforzare le loro capacita';
  • iii)consigliare e assistere i meccanismi nazionali di prevenzione nel valutare le esigenze e i mezzi necessari a rafforzare la protezione delle persone private della liberta' rispetto alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
  • iv)rivolgere raccomandazioni e osservazioni agli Stati Parti al fine di rafforzare le capacita' e le funzioni dei meccanismi nazionali di prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
  • v)cooperare per la prevenzione della tortura in generale con gli organi e i meccanismi pertinenti delle Nazioni Unite, nonche' con le istituzioni o organizzazioni internazionali, regionali e nazionali che lavorano per il rafforzamento della protezione di ogni persona contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Testo vigente dal 19 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195~protocollo-art11 · fonte su Normattiva