Per consentire al Sottocomitato sulla prevenzione di svolgere il proprio mandato come previsto all'art. 11, gli Stati Parti si impegnano a:

  • a)ricevere il Sottocomitato sulla prevenzione nei loro territori e garantirgli l'accesso ai luoghi di detenzione, come definiti all'art. 4 del presente Protocollo;
  • b)fornire ogni informazione rilevante che il Sottocomitato sulla prevenzione dovesse richiedere per valutare le necessita' e i provvedimenti da adottare per rafforzare la protezione delle persone private della liberta' rispetto alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
  • c)incoraggiare e favorire contatti tra il Sottocomitato sulla prevenzione e i meccanismi nazionali di prevenzione;
  • d)prendere in esame le raccomandazioni del Sottocomitato sulla prevenzione e entrare in dialogo con esso circa le possibili misure di attuazione.

Testo vigente dal 19 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195~protocollo-art12 · fonte su Normattiva