I membri del Sottocomitato sulla prevenzione e i componenti dei meccanismi nazionali di prevenzione godono dei privilegi ed immunita' necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione godranno dei privilegi e immunita' di cui all'art. 22 della Convenzione sui privilegi e immunita' delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, secondo quanto previsto dall'art. 23 di detta Convenzione.

Testo vigente dal 19 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195~protocollo-art35 · fonte su Normattiva