[1]Articolo II Emendamenti all'Art. III (Applicazione della Convenzione)

[2]Con l'inserimento di una seconda frase, l'Art. III sara' emendato come segue: Le Nazioni Unite, le loro proprieta', fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, compresi le attrezzature e i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e operazioni ad esse collegate, nonche' i Membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunita', delle esenzioni e delle agevolazioni previste dalla Convenzione. Nel caso in cui venga avviato un procedimento legale nei confronti delle Nazioni Unite in relazione all'uso dei Locali, le Autorita' italiane competenti adotteranno le misure opportune per far valere i privilegi e le immunita' delle Nazioni Unite di fronte all'autorita' giudiziaria della Repubblica Italiana.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~protocollo-artii · fonte su Normattiva