TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE La Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, conscie del fatto che i cambiamenti attuali nel mondo offrono all'umanita' un'occasione unica per dar vita ad un ordine internazionale pacifico fondato sul primato del diritto; basandosi sulle tradizioni secolari di amicizia, sull'affinita', sul reciproco arricchimento culturale dei loro popoli e sul fatto che i loro interessi fondamentali non si contraddicono; nell'intento di ribadire il loro ruolo di pionieri di numerose iniziative per il superamento della divisione dell'Europa; convinte della necessita' di basare i rapporti tra gli Stati sui valori universali di democrazia, liberta', pluralismo, solidarieta' e rispetto dei diritti umani; nel riconfermare la loro fedelta' alle disposizioni dell'Atto Fi- nale di Helsinki e ai successivi documenti della CSCE e confidando che gli esiti del Vertice di Parigi consolideranno l'irreversibile processo di sviluppo pacifico in Europa; desiderose di intensificare i rapporti tra la Comunita' Europea e l'URSS; decise a rafforzare l'autorita' delle Nazioni Unite; convinte che le grandi sfide del mondo moderno possano essere affrontate con filosofia politica e strumenti nuovi solo nel quadro di una vasta collaborazione internazionale; ispirandosi agli ideali ed ai principi sanciti nella Dichiarazione Congiunta italo-sovietica del 30 novembre 1989; hanno deciso di conferire nuova qualita' alle loro relazioni bilaterali, convenendo quanto segue: ART. 1 La Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche svilupperanno le loro relazioni come Stati amici sulla base dei principi di sovranita', integrita' territoriale, parita' di diritti, mutuo rispetto e solidarieta'.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196~trattato-art1 · fonte su Normattiva