TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA FEDERAZIONE RUSSA La Repubblica italiana e la Federazione Russa, fondandosi sulle secolari tradizioni di amicizia, cooperazione, simpatia e reciproco arricchimento culturale esistenti tra i popoli dei due Paesi, - consapevoli del fatto che i recenti cambiamenti intervenuti sulla scena internazionale offrono all'umanita' un'occasione unica per dar vita ad un ordine internazionale pacifico imperniato sul primato del diritto, - convinte della necessita' di basare le relazioni tra gli Stati sui valori universali di democazia, liberta', pluralismo, solidarieta' e rispetto dei dirtti dell'uomo, - fermamente decise a favorire l'attuazione degli scopi e dei principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il consolidamento della sua autorita' quale garante del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, - confermando la loro volonta' di rispettare pienamente le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazone in Europa del 1 agosto 1975 e gli altri documenti della CSCE e confidando che gli impegni assunti con i Vertici di Parigi del 1990 e di Helsinki del 1992 conferiranno un carattere irreversibile alla stabilita' e alla collaborazione sul continente europeo, - desiderose di intensificare i rapporti tra la Federazione Russa e l'Unione Europea, - prendendo in considerazione il fatto che la Federazione Russa e' lo Stato continuatore dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, - ispirandosi agli ideali e ai principi sanciti nella Dchiarazione congiunta italo-russa del 19 dicembre 1991, - intenzionate a conferire alle loro relazioni nuova qualita', hanno convenuto quanto segue: Art. 1 La Repubblica Italiana e la Federazione Russa svulupperanno i loro rapporti come Stati amici in conformita' con il diritto internazionale e in particolare con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i documenti fondamentali della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

Testo vigente dal 22 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-02-08;69~trattato-art1 · fonte su Normattiva