che la guerra, sia nucleare che convenzionale, come pure la minaccia o l'uso della forza, debbano essere esclusi, in conformita' con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e fatto salvo quanto stabilito dal suo articolo 51, come strumenti con cui risolvere le controversie internazionali, le Parti si impegnano a risolvere le loro controversie esclusivamente con mezzi pacifici. L'Italia e l'URSS si adopereranno per un rafforzamento del ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Esse si adopereranno altresi' per assicurare il pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei principi dello Statuto dell'ONU e affinche' quest'ultima, utilizzando gli strumenti necessari, possa interamente assolvere le sue funzioni di supremo garante della pace nel mondo.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196~trattato-art2 · fonte su Normattiva