1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente puo' autorizzare i propri funzionari a comparire in processi o procedure amministrative relative ad infrazioni perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente, in qualita' di esperti o testimoni, e a produrre oggetti, atti e altri documenti o copie conformi di quest'ultimi necessari al procedimento. Tali funzionari produrranno elementi probatori circa fatti da essi riscontrati nel corso del loro servizio. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso e in quale veste il funzionario deve comparire. 2. Il funzionario chiamato a comparire come testimone o esperto ha la facolta' di rifiutarsi di fornire elementi probatori, dichiarazioni o pareri se e' autorizzato o obbligato a farlo in virtu' della normativa del proprio Stato o della normativa della Parte Contraente richiedente. 3. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie alla completa protezione della sicurezza personale dei funzionari doganali durante la loro permanenza sul proprio territorio e della segretezza della testimonianza.

Testo vigente dal 24 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;196~accordo-art14 · fonte su Normattiva