1. L'attuazione del presente Accordo e' demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti che concordano reciprocamente intese dettagliate per agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo. 2. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono disporre che i rispettivi servizi siano in collegamento diretto l'uno con l'altro. 3. E' istituita una Commissione mista italo-giordana composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore Generale del Dipartimento delle Dogane giordane o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando necessario su richiesta di una delle Amministrazioni doganali, allo scopo di vigilare sulle evoluzioni del presente Accordo e di trovare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere nel suo ambito. 4. Le controversie per le quali la Commissione non trova risoluzione sono sanate per via diplomatica.
Testo vigente dal 24 novembre 2011
