Art. 195
[1]per le richieste di informazioni (articolo 4 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
[2]1. ((Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3, forniscono all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e degli articoli 63 e 64 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall'articolo 159, comma 2, lettera l), del citato del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con le modalita' ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L'ufficio di collegamento di cui all'articolo 194, comma 3, lettera c), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del direttore generale delle finanze.)) 2. Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione pupregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale. 3. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente dell'altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni. 4. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall'articolo 194, comma 3.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva