Informazioni ai Fini dell'Applicazione della Legislazione Doganale Le Autorita' doganali si trasmetteranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni ritenute utili per la corretta applicazione della Legislazione Doganale e per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonche' per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale. Queste informazioni possono riguardare:

  • a)le tecniche di lotta contro le frodi commerciali, di efficacia comprovata;
  • b)nuove tendenze, mezzi e metodi per commettere infrazioni doganali;
  • c)le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonche' i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci;
  • d)le persone note per aver commesso o sospettate di aver commesso infrazioni doganali;
  • e)i mezzi di trasporto ed i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte;
  • f)qualsiasi altra informazione ritenuta utile per l'Autorita' Doganale ai fini della corretta applicazione della Legislazione Doganale.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188~accordo-art6 · fonte su Normattiva