1. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione o all'impiego del materiale devono essere fornite nello stesso tempo. L'utilizzo, le conseguenze legali e la forza dimostrativa delle informazioni computerizzate devono essere determinati in conformita' alle norme nazionali. 2. L'Amministrazione doganale adita fornisce, su richiesta, all'Amministrazione doganale richiedente, corrispondenti documenti relativi all'informazione computerizzata precedentemente trasmessa.
Testo vigente dal 24 novembre 2011
