1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra dossier, documenti o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attivita', portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~accordo-di-mutua-assistenza-amministrativa-art14 · fonte su Normattiva