Art. 14 (Accordo di mutua assistenza amministrativa)
1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra dossier, documenti o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attivita', portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
