[1]Trasporto su rotaia e navigazione

[2]1. Al fine di sfruttare la particolare idoneita' della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino, le Parti contraenti, nell'ambito delle loro competenze, sostengono:

  • a)il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i relativi raccordi e adeguati terminali;
  • b)l'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri;
  • c)i provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza, nonche' ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto;
  • d)i sistemi di trasporto intermodali, nonche' l'ulteriore sviluppo della ferrovia;
  • e)il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale. 2. Le Parti contraenti sostengono gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialita' della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci.

Testo vigente dal 20 novembre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196~protocollo-art10 · fonte su Normattiva