Potenziamento degli interporti, dell'intermodalita' e della rete ferroviaria interportuale In conformita' alla programmazione di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalita' e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorita', i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a trenta. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. L'ordine di priorita' per il finanziamento dei progetti e' stabilito tenendo conto della rispondenza dei progetti stessi alle finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e), nonche' del contributo che possono fornire al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del comma 2 sono disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilita' nonche' quella di parcheggi, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalita' di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono approvati mediante accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati. Se l'accordo di programma non e' approvato entro quattro mesi dalla convocazione della conferenza prevista dal comma 3 del citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero se il consiglio comunale non ratifica l'adesione del sindaco ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 34, i progetti decadono dall'assegnazione dei finanziamenti effettuata ai sensi del presente articolo. Per motivate esigenze istruttorie, il termine di cui al secondo periodo, relativo all'approvazione dell'accordo di programma, puo' essere prorogato fino a un massimo di ulteriori due mesi. Le risorse rimaste inutilizzate sono assegnate, nel medesimo esercizio, con le modalita' di cui al presente articolo. Coerentemente con le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, per potenziare la capacita' dei flussi della rete ferroviaria degli interporti e per aumentare la capacita' degli impianti ferroviari presenti negli interporti e nei porti, in coerenza con le disposizioni della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonche' per favorire l'interoperabilita' ed elevare gli standard di sicurezza dei terminal intermodali raccordati all'infrastruttura ferroviaria nazionale, i gestori delle infrastrutture ferroviarie, previa analisi costi-benefici e previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie, possono provvedere, con oneri a proprio carico, all'adeguamento delle connessioni ferroviarie di ultimo miglio, anche ai fini dell'ottimizzazione della gestione della circolazione ferroviaria e dell'unificazione degli standard tecnici e normativi di sicurezza nonche' di capacita' dell'infrastruttura. I soggetti gestori degli interporti, singolarmente o in forma aggregata, sottoscrivono con la societa' Rete ferroviaria italiana Spa appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri dell'Unione europea in materia di:

  • a)adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati;
  • b)funzionalita' e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali.

Testo vigente dal 26 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-13;177~art6 · fonte su Normattiva