[1]Impianti turistici

[2]1. Le Parti contraenti si impegnano a valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo, e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento delle finalita' del presente Protocollo o degli altri Protocolli. A tale proposito va data la precedenza ai trasporti pubblici. 2. Le Parti contraenti sostengono la creazione e la conservazione di zone a bassa intensita' di traffico o vietate al traffico, nonche' l'istituzione di localita' turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili.

Testo vigente dal 20 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196~protocollo-art13 · fonte su Normattiva