Art. 14 (Protocollo)
[1]Verita' dei costi
[2]Al fine di influire sulla ripartizione modale dei trasporti per mezzo di una migliore considerazione dei costi reali dei differenti vettori, le Parti contraenti convengono di applicare il principio di causalita' e sostengono l'applicazione di un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi d'infrastruttura e di quelli esterni. L'obiettivo e' quello di introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo questi costi reali e che
- a)favoriscano il ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto piu' rispettosi dell'ambiente;
- b)portino ad un'utilizzazione piu' equilibrata delle infrastrutture di trasporto;
- c)offrano incentivi che permettano una riduzione dell'impatto ecologico e socioeconomico tramite provvedimenti strutturali e territoriali che incidano sui trasporti.
Testo vigente dal 20 novembre 2012
