Art. 2 (Protocollo)
[1]Definizioni
[2]Ai sensi del presente Protocollo, si intende per: "traffico/trasporto transalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'esterno del territorio alpino; "traffico/trasporto intraalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'interno del territorio alpino (traffico/trasporto interno) incluso il traffico/trasporto con origine o destinazione nel territorio alpino; "impatto e rischi tollerabili": impatto e rischi da definirsi nell'ambito di procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale e di analisi dei rischi con lo scopo di fermare l'ulteriore aumento dell'impatto e dei rischi e di ridurli, qualora necessario, tramite provvedimenti appropriati sia nel caso di nuove costruzioni sia per le infrastrutture esistenti con notevole impatto sul territorio; "costi esterni": voci di costo per le quali un utente di un bene o di un servizio (ad es. infrastruttura) non sostiene un esborso. Essi comprendono l'uso dell'infrastruttura se esso e' gratuito, i danni, l'inquinamento, anche acustico, i costi sanitari occasionati dall'uso dei trasporti e dagli incidenti; "grandi costruzioni o trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti": progetti infrastrutturali suscettibili di provocare impatto che in base alla normativa sulla VIA o in base a disposizioni contenute in Accordi internazionali sono soggetti a procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale; "strade di grande comunicazione": tutte le autostrade e le strade a piu' corsie, prive di intersezioni a raso, che per i loro effetti in termini di traffico sono assimilabili alle autostrade; "obiettivi di qualita' ambientale": obiettivi che descrivono lo stato auspicato dell'ambiente tenendo conto delle interdipendenze ecosistemiche. Essi indicano in termini materiali, spaziali e temporali le qualita', all'occorrenza aggiornabili, dei beni meritevoli di essere protetti; "standard di qualita' ambientale": norme concrete che permettono di raggiungere gli obiettivi di qualita' ambientale; esse determinano gli obiettivi applicabili a determinati parametri, i procedimenti di misurazione o le condizioni quadro; "indicatori ambientali": gli indicatori ambientali misurano o valutano lo stato dell'impatto ambientale e indicano le tendenze di sviluppo; "principio di precauzione": e' il principio secondo il quale gli interventi volti a evitare, gestire o ridurre gli eftetti gravi o irreversibili sulla salute e sull'ambiente non possono essere rinviati, con la motivazione che la ricerca scientifica non abbia ancora dimostrato, in modo rigoroso, l'esistenza di un rapporto di causa-effetto fra da un lato le sostanze contemplate e dall'altro la loro potenziale nocivita' per la salute e l'ambiente; "principio di causalita'": inclusa l'imputazione degli effetti indotti e' il principio in virtu' del quale i costi relativi alla prevenzione, alla gestione e alla riduzione dell'inquinamento, nonche' al ripristino ambientale, sono a carico di chi inquina. Chi inquina e' tenuto, per quanto possibile, a sopportare la totalita' del costo dell'impatto che i trasporti causano sulla salute e sull'ambiente; "verifica di opportunita'": procedimento di valutazione da realizzare in conformita' al diritto nazionale in occasione della progettazione di grandi infrastrutture o della trasformazione sostanziale o del potenziamento di quelle esistenti e teso a verificarne la necessita' e gli effetti in termini di politica dei trasporti, nonche' di impatto ecologico, economico e socioculturale.
Testo vigente dal 20 novembre 2012
