[1]PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DEI TRASPORTI

[2]PROTOCOLLO "TRASPORTI"

[3]Preambolo La Repubblica d'Austria la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonche' la Comunita' Europea, - in conformita' con il loro mandato derivante dalla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; - in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; - consapevoli che il territorio alpino comprende un'area caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili o da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare l'inquinamento e l'impatto acustico oppure un'area caratterizzata dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche; - consapevoli che in assenza di adeguati provvedimenti, a causa della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo sociale ed economico e delle esigenze legate alle attivita' del tempo libero, il traffico e l'impatto ambientale che ne consegue sono destinati ad aumentare; - convinti che la popolazione locale debba essere posta in condizione di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonche' di concorrere alla sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente; - consapevoli che i trasporti non sono privi di ripercussioni sull'ambiente e che l'impatto ambientale dovuto ai trasporti provoca un crescente carico e rischi ecologici, per la salute e per la sicurezza, i quali richiedono un'azione congiunta; - consapevoli che il trasporto di merci pericolose richiede interventi piu' incisivi al fine di garantire la sicurezza; - consapevoli che sia l'esigenza di rendere trasparenti le connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo economico, sia quella di rendere palese la necessita' di ridurre l'impatto ambientale richiedono attivita' organiche di monitoraggio, ricerca, informazione ed orientamento; - consapevoli che nel territorio alpino una politica dei trasporti orientata ai principi di sostenibilita' non e' di interesse per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e che e' inoltre indispensabile per la conservazione delle Alpi come spazio vitale, naturale ed economico; - consapevoli che da un lato le infrastrutture di trasporto non sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall'altro non vengono adeguatamente promossi i sistemi di trasporto piu' ecologici, quali rotaia, navigazione e sistemi combinati, e neppure la compatibilita' e l'operativita' transnazionali dei vari mezzi di trasporto, e che e' pertanto necessario ottimizzarli, rafforzando le reti di trasporto all'interno e all'esterno delle Alpi; - consapevoli che le scelte pianificatorie e di politica economica operate all'interno ed all'esterno delle Alpi sono della massima importanza per lo sviluppo dei trasporti nel territorio alpino; - adoperandosi per dare un contributo decisivo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualita' della vita attraverso un contenimento del volume di traffico, attraverso una gestione ecocompatibile dei trasporti e attraverso l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi di trasporto esistenti; - convinti della necessita' di conciliare gli interessi economici, le esigenze sociali e quelle ecologiche; - nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra le Parti contraenti e la Comunita' europea, in particolare nel settore dei trasporti; - convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini; hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Finalita'

[6]1. Le Parti contraenti si impegnano ad attuare una politica sostenibile dei trasporti tesa a:

  • a)ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un piu' consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato;
  • b)contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attivita' economiche, come premesse fondamentali per l'esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio alpino per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata tra le Parti contraenti che coinvolga tutti i vettori;
  • c)contribuire a ridurre o a limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonche' la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali - la cui importanza si estende oltre i suoi confini, e che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio ancora fondamentalmente intatto;
  • d)garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile;
  • e)garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra i singoli vettori. 2. Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare il settore dei trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e causalita'.

Testo vigente dal 20 novembre 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2012-11-09;196~protocollo-art1 · fonte su Normattiva