Art. 22 (Protocollo)
[1]Valutazione dell'efficacia delle disposizioni
[2]1. Le Parti contraenti esaminano e valutano, ad intervalli regolari, l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente Protocollo. Per quanto necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prendono in considerazione la possibilita' di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo. 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico.
Testo vigente dal 20 novembre 2012
