[1]Seguito

[2]1. Lo Stato parte da la dovuta considerazione alle valutazioni del Comitato e alle sue eventuali raccomandazioni e presenta al Comitato una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate o previste alla luce delle valutazioni e raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque entro sei mesi. 2. Il Comitato puo' invitare lo Stato parte a fornire ulteriori informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta alle sue valutazioni o raccomandazioni o in attuazione di un'eventuale composizione amichevole, anche, se il Comitato lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.

Testo vigente dal 17 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;199~protocollo-art11 · fonte su Normattiva