Art. 23 (Protocollo)
[1]Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo
[2]1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione. 2. Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo. 3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera su questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo hanno diritto di voto in merito.
Testo vigente dal 20 novembre 2012
