[1]Consiglio di Amministrazione

[2](1) Il Consiglio di Amministrazione della Societa' e' composto da:

  • a)almeno due Amministratori ("Geschäftsführer" ai sensi della GmbHG) e,
  • b)se opportuno, ulteriori Direttori scientifici/tecnici, denominati collettivamente "Direttori" nel presente Statuto. (2) Uno degli Amministratori e' uno scienziato e, al contempo, riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; il secondo ricopre l'incarico di Direttore amministrativo. La ripartizione delle responsabilita' tra i Direttori e' definita dall'Assemblea nel regolamento interno del Consiglio di Amministrazione. (3) I Direttori sono nominati per un periodo massimo di cinque anni. La nomina, l'incarico e la revoca dei Direttori, cosi come qualsiasi altra modifica o estensione del loro contratto di lavoro, sono approvati dall'Assemblea e firmati dal Presidente dell'Assemblea, che agisce per conto della Societa'.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art13 · fonte su Normattiva