Responsabilita' civile L'operatore e' responsabile dei danni cagionati in conseguenza delle attivita' spaziali condotte. L'operatore e' sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonche' agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilita' e' esclusa solo se l'operatore prova che i danni sono stati causati, in via esclusiva e con dolo, da un terzo estraneo all'operazione spaziale e che il fatto del terzo non poteva essere impedito, ovvero se prova che i danni sono stati causati esclusivamente dal danneggiato. Se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del codice civile. Nei casi previsti dal comma 2, l'operatore autorizzato risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. L'operatore decade dal beneficio del limite previsto dal comma 3 se non e' munito di autorizzazione o ha violato gli obblighi indicati nel provvedimento di autorizzazione, se ha cagionato il danno con dolo o colpa grave o se ha violato gli obblighi previsti dall'articolo 21. La responsabilita' dell'operatore per i danni causati a soggetti che hanno partecipato a qualsiasi titolo all'attivita' spaziale e' disciplinata dal codice civile.

Testo vigente dal 24 giugno 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-13;89~art18 · fonte su Normattiva