[1]Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea
[2]L'Assemblea elegge tra i componenti delle delegazioni dei Soci di Parti contraenti diverse un Presidente e un Vicepresidente che durano in carica per un periodo massimo di due anni. Con la loro nomina, il Presidente e il Vicepresidente assumono un ruolo super partes e abbandonano le rispettive delegazioni. Essi non possono essere eletti per piu' di due mandati consecutivi, il secondo della durata massima di due anni.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
