[1]delle attivita'

[2]1. Le Parti identificheranno le aree di reciproco interesse e cercheranno di sviluppare programmi o progetti in cooperazione, di seguito definiti come "Programmi" nell'esplorazione e uso pacifico dello spazio extra-atmosferico e collaboreranno insieme a questo fine. 2. Questi Programmi possono essere intrapresi nelle seguenti aree di cooperazione:

  • a)Esplorazione Umana e Operazioni;
  • b)Scienze Spaziali e Terrestri;
  • c)Osservazione della Terra; e
  • d)Altre rilevanti aree di mutuo interesse. 3. Questi programmi possono essere intrapresi utilizzando:
  • a)Satelliti e piattaforme di ricerca spaziale;
  • b)Strumenti scientifici a bordo di aerei, satelliti e/o piattaforme di ricerca spaziale;
  • c)Missioni di Esplorazione Umana e di Operazioni;
  • d)Razzi sonda e campagne e voli di palloni scientifici;
  • e)Voli e Campagne aeronautiche;
  • f)Comunicazioni Spaziali, incluse antenne di stazioni di Terra per il tracciamento, la telemetria e per l'acquisizione dati;
  • g)Applicazioni terrestri e spaziali;
  • h)Strutture di terra per la ricerca;
  • i)Analoghi terrestri;
  • j)Scambio di personale scientifico;
  • k)Scambio di dati scientifici;
  • l)Partecipazione a workshop congiunti e simposi;
  • m)Attivita' di formazione e divulgazione e
  • n)Ulteriori forme di cooperazione concordate dalle Parti. 4. Tutte le attivita' di cui al presente Accordo saranno condotte osservando le leggi e i regolamenti nazionali applicabili delle Parti e in conformita' al diritto internazionale applicabile. 5. Il presente Accordo puo' essere applicato alle attivita' di utilizzazione in cooperazione, intraprese in virtu' dell'Articolo 9 (Utilizzazione) dell'IGA o di ogni successivo accordo che modifica o sostituisce l'IGA. 6. Questi Programmi possono realizzarsi sulla superfice della Terra, nello spazio aereo, o nello spazio extra-atmosferico.

Testo vigente dal 16 dicembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-11-16;197~accordo-art3 · fonte su Normattiva