[1]delle attivita'
[2]1. Le Parti identificheranno le aree di reciproco interesse e cercheranno di sviluppare programmi o progetti in cooperazione, di seguito definiti come "Programmi" nell'esplorazione e uso pacifico dello spazio extra-atmosferico e collaboreranno insieme a questo fine. 2. Questi Programmi possono essere intrapresi nelle seguenti aree di cooperazione:
- a)Esplorazione Umana e Operazioni;
- b)Scienze Spaziali e Terrestri;
- c)Osservazione della Terra; e
- d)Altre rilevanti aree di mutuo interesse. 3. Questi programmi possono essere intrapresi utilizzando:
- a)Satelliti e piattaforme di ricerca spaziale;
- b)Strumenti scientifici a bordo di aerei, satelliti e/o piattaforme di ricerca spaziale;
- c)Missioni di Esplorazione Umana e di Operazioni;
- d)Razzi sonda e campagne e voli di palloni scientifici;
- e)Voli e Campagne aeronautiche;
- f)Comunicazioni Spaziali, incluse antenne di stazioni di Terra per il tracciamento, la telemetria e per l'acquisizione dati;
- g)Applicazioni terrestri e spaziali;
- h)Strutture di terra per la ricerca;
- i)Analoghi terrestri;
- j)Scambio di personale scientifico;
- k)Scambio di dati scientifici;
- l)Partecipazione a workshop congiunti e simposi;
- m)Attivita' di formazione e divulgazione e
- n)Ulteriori forme di cooperazione concordate dalle Parti. 4. Tutte le attivita' di cui al presente Accordo saranno condotte osservando le leggi e i regolamenti nazionali applicabili delle Parti e in conformita' al diritto internazionale applicabile. 5. Il presente Accordo puo' essere applicato alle attivita' di utilizzazione in cooperazione, intraprese in virtu' dell'Articolo 9 (Utilizzazione) dell'IGA o di ogni successivo accordo che modifica o sostituisce l'IGA. 6. Questi Programmi possono realizzarsi sulla superfice della Terra, nello spazio aereo, o nello spazio extra-atmosferico.
Testo vigente dal 16 dicembre 2015
