[1]Funzioni

[2]Per promuovere gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Fondo svolgera' le seguenti funzioni:

  • a)mobilitare risorse e finanziare misure ed azioni nel settore dei prodotti di base, come previsto qui di seguito;
  • b)stabilire rapporti di partenariato al fine di stimolare sinergie attraverso la cooperazione e la realizzazione di attivita' atte a sviluppare i prodotti di base;
  • c)operare in qualita' di erogatore di servizi;
  • d)diffondere conoscenze e fornire informazioni su metodi nuovi ed innovativi nel settore dei prodotti di base;
  • e)svolgere ogni altra funzione deliberata dal Consiglio dei governatori.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art3 · fonte su Normattiva