[1]Funzioni
[2]Per promuovere gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Fondo svolgera' le seguenti funzioni:
- a)mobilitare risorse e finanziare misure ed azioni nel settore dei prodotti di base, come previsto qui di seguito;
- b)stabilire rapporti di partenariato al fine di stimolare sinergie attraverso la cooperazione e la realizzazione di attivita' atte a sviluppare i prodotti di base;
- c)operare in qualita' di erogatore di servizi;
- d)diffondere conoscenze e fornire informazioni su metodi nuovi ed innovativi nel settore dei prodotti di base;
- e)svolgere ogni altra funzione deliberata dal Consiglio dei governatori.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
