[1]Regolamento degli obblighi: disposizioni generali
[2]1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali.
[3]2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che:
- a)tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento; e
- b)il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata.
[4]3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
