[1]Regolamento degli obblighi: altri averi del fondo
[2]1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata.
[3]2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 e del paragrafo 1 dell'articolo 37. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito anzitutto tra i membri proporzionalmente alle loro sottoscrizioni di azioni di capitale.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
