[1]Regolamento degli obblighi: altri averi del fondo

[2]1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata.

[3]2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 e del paragrafo 1 dell'articolo 37. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito anzitutto tra i membri proporzionalmente alle loro sottoscrizioni di azioni di capitale.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art38 · fonte su Normattiva