[1]Cessazione definitiva delle operazioni

[2]1. Il Consiglio dei governatori puo' far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attivita', escluse quelle necessarie alla realizzazione graduale e alla conservazione degli averi nonche' al regolamento degli obblighi.

[3]2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti e gli obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che nessun membro puo' ritirarsi ne' essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art34 · fonte su Normattiva