[1]Adesione

[2]1. Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 puo' aderire al presente Accordo secondo le modalita' e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario.

[3]2. Per ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, l'Accordo entra in vigore alla data del deposito.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art56 · fonte su Normattiva