[1]Statuto giuridico del fondo

[2]Il Fondo ha piena personalita' giuridica e, in particolare, la capacita' di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacita' processuale attiva e passiva.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art40 · fonte su Normattiva