[1]ARTICOLO VII

[2]PERSONALITA' GIURIDICA

[3]1. Il Governo riconosce che l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico e' un'organizzazione internazionale dotata di personalita' giuridica internazionale e capacita' di compiere atti giuridici necessari per l'esercizio delle sue funzioni costitutive, in particolare di concludere trattati, di contrarre, acquistare e alienare beni mobili e beni immobili, e di essere parte convenuta in procedimenti giudiziari quando il direttore dell'Ufficio ha rinunciato all'immunita'.

Testo vigente dal 19 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;94~accordo-artvii · fonte su Normattiva