[1]Privilegi ed immunita' di alcune persone

[2]Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo:

  • a)godono dell'immunita' di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunita';
  • b)se non sono cittadini del Membro in causa, godono, cosi' come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunita' relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalita' di registrazione degli stranieri, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro;
  • c)beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art46 · fonte su Normattiva