[1]' delle persone
[2]1. Nell'interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonche' il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell'inviolabilita' per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
[3]2. Il consiglio dei governatori puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunita' conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o al direttore generale.
[4]3. Il direttore generale puo' revocare l'immunita' di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.
[5]4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.
Testo vigente dal 28 luglio 2012
