[1]Emendamenti

[2]1.

  • a)Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.
  • b)Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori.

[3]2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale da parte del Consiglio dei governatori ma entrano in vigore solo dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri.

[4]L'emendamento e' considerato accettato a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo puo', a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento.

[5]3. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art50 · fonte su Normattiva