[1]Sottoscrizione delle azioni

[2]1. Ogni membro definito all'articolo 5 a) manterra' una sottoscrizione, secondo quanto indicato nell'allegato A, di:

  • a)100 azioni; e
  • b)un numero supplementare qualunque di azioni.

[3]2. Ogni membro definito all'articolo 5 b) sottoscrive:

  • a)100 azioni; e
  • b)un numero supplementare qualunque di azioni che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformita' con le condizioni e le modalita' concordate a norma dell'articolo 56.

[4]3. Ogni Membro potra', a titolo volontario, destinare al Conto operazioni una parte della sua sottoscrizione, in applicazione rispettivamente del paragrafo 1 a) o 2 a) del presente articolo, nonche' ogni parte o parti della sua sottoscrizione, in applicazione rispettivamente del paragrafo 1 b) o 2 b), che il Consiglio dei governatori potra' per consenso autorizzare su richiesta di tale Membro.

[5]4. Oltre alla sottoscrizione obbligatoria a norma rispettivamente del paragrafo 1 o 2 dell'articolo 9, ogni Membro potra', a propria discrezione, chiedere al Consiglio dei governatori di mettergli a disposizione per la sottoscrizione qualunque numero di azioni di capitale di cui all'articolo 8 che rimangano non sottoscritte alla data di tale richiesta. Il pagamento delle eventuali azioni cosi' sottoscritte avra' luogo in base alle condizioni ed alle modalita' che saranno concordate tra il Consiglio dei governatori ed il Membro interessato.

[6]5. Le azioni di capitale non saranno in alcun modo cedute in garanzia, ne' vincolate da parte dei Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art9 · fonte su Normattiva