[1]Disposizioni finali

[2]1. Il presente Accordo si attua in conformita' con il diritto internazionale vigente e, per la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza italiana all'Unione Europea. Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri trattati internazionali a cui le Parti aderiscono. 2. L'Accordo e' concluso per un periodo di tempo indeterminato ed entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano il completamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore. 3. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo notificando all'altra la sua intenzione di porre fine all'Accordo. In caso di tale comunicazione, l'Accordo cessa di avere effetto sei (6) mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte. 4. La denuncia del presente Accordo non pregiudica l'attuazione delle misure intraprese nell'ambito dell'Accordo stesso e che sono in fase di attuazione, salvo altrimenti concordato dalle Parti. 5. La denuncia dell'Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti concernenti la protezione delle informazioni ai sensi del presente Accordo, salvo, altrimenti concordato dalle Parti. 6. Al presente Accordo possono essere apportate modifiche che ne costituiscono parte integrante e che entrano in vigore in conformita' al paragrafo 2 del presente Articolo. 7. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo cessa di avere effetto l'Accordo di Cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e contro la criminalita' organizzata tra il Ministero dell'Interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'Interno dell'Ucraina firmato a Roma il 28 maggio 1993. Fatto a Kiev il 10 giugno 2021 in due originali, ciascuna in lingua italiana, ucraina e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, prevale il testo in lingua inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 20 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;197~accordo-art14 · fonte su Normattiva