le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore puo' essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio e' domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario. Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformita' della presente sezione.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art11 · fonte su Normattiva