[1]riconvenzionali

[2]1. Uno Stato che promuove un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda principale. 2. Uno Stato che interviene per presentare una domanda in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda da esso presentata. 3. Uno Stato che presenta una domanda riconvenzionale in un procedimento promosso contro di esso davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne la domanda principale.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art9 · fonte su Normattiva