Art. 9 (Convenzione)
[1]riconvenzionali
[2]1. Uno Stato che promuove un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda principale. 2. Uno Stato che interviene per presentare una domanda in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda da esso presentata. 3. Uno Stato che presenta una domanda riconvenzionale in un procedimento promosso contro di esso davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne la domanda principale.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
