di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto e' comparso e' competente. Tale norma non e' applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art18 · fonte su Normattiva