Protocollo N. 1 RELATIVO A TALUNI PROBLEMI DI COMPETENZA, DI PROCEDURA E DI ESECUZIONE LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI, CHE SONO ALLEGATE ALLA CONVENZIONE: Articolo I Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo 5, punto 1, puo' eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza. Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~prot-n-1-arti · fonte su Normattiva